Con un’importantissima sentenza (n. 238/2014, del 22/10/2014) la Corte Costituzionale ha accolto in gran parte le questioni di legittimità sollevate con varie ordinanze dal tribunale di Firenze, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 5 del 2013, che prevedeva l’adeguamento, in Italia, alle decisioni adottate dalla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja, che aveva negato la possibilità di agire nei confronti della Germania per i crimini di guerra commessi dal Terzo Reich (stragi, trattamenti inflitti agli IMI, etc). La sentenza ha un eccezionale valore di principio perché sancisce il principio che alcuni fondamentali diritti previsti dalla Costituzione italiana (come il diritto a ricorrere anche in giudizio) non possano essere sacrificati a fronte del principio di sovranità degli stati.
E’ stata così confermata, in modo davvero esaustivo, la centralità dei diritti dell’uomo, così come è stata confermata la rilevanza del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali.
La sentenza riapre quindi il discorso relativo ai risarcimenti ed alle riparazioni per i danni provocati da atti compiuti in violazione dei diritti umani e ribadisce il pieno diritto della giustizia italiana di pronunciarsi su tali questioni, come del resto era stato fatto in ALCUNE sentenze dei tribunali militari e della stessa Corte Suprema di Cassazione.
Ovviamente, si aprono questioni di grande rilevanza pe i rapporti con la Germania e per l’eventuale esecuzione delle sentenze italiane, appunto in altri Paesi.
Seguiremo con attenzione, senza eccessive illusioni, ma con il massimo impegno, gli sviluppi successivi, sapendo che vi saranno – non da parte italiana – difficoltà nella attuazione concreta dei principi enunciati. Per ora, con estrema soddisfazione, sottolineiamo soprattutto l’importanza assoluta delle questioni decise dalla Corte costituzionale e dei principi che da essa sono stati affrontati e ribadiamo la speranza che in concreto essi riescano a trovare piena attuazione.